Pillole di diritto for dummies.

Un contributo da parte della Camerata Alessandra Pilloni del MFL-PSN Sardegna.
“Sono un antifascista semplice: sento un lontano tintinnio di manette per chi ha opinioni diverse dalle mie e mi eccito.”
Allora, per conoscenza, eccitatevi pure ma smettetela di sostenere castronerie:
-La Costituzione italiana NON è antifascista, non richiamando tale “valore” in nessuno dei suoi articoli;
-La Costituzione italiana NON vieta l’apologia del fascismo: la dodicesima disposizione transitoria non fa il minimo accenno al concetto di “apologia”;
-La dodicesima disposizione transitoria fu inizialmente concepita dal costituente come, appunto, transitoria.
Successivamente è di fatto diventata finale;
-La dodicesima disposizione transitoria (che non fa alcuna menzione della apologia del fascismo) non “sanziona” un bel nulla: immagino che sia una sottigliezza per qualcuno, ma le norme contenenti sanzioni penalistiche sono le norme penali, non le Costituzioni;
-La dodicesima disposizione transitoria ha portato ad una sua “legge attuativa”, la cosiddetta “legge Scelba”, avente rango di legge ordinaria;
-La “legge Scelba” fa menzione del concetto di “apologia del fascismo”;
-Questa parte della “legge Scelba” è stata oggetto di una sentenza manipolativa della Corte Costituzionale nel 1957, che ha stabilito che la “apologia del fascismo” integra reato non in quanto tale (sicché un elogio difensivo del fascismo non costituisce reato) ma SOLO allorquando sia effettivamente idonea alla ricostituzione del disciolto PNF;
-Ai sensi dell’art.1 della “legge Scelba” si ha ricostituzione del disciolto PNF non allorquando un partito politico si richiami (finanche espressamente) al Fascismo ma solo laddove tale partito:
a- persegua finalità antidemocratiche;
b- propugni la soppressione delle garanzie costituzionali;
c- utilizzi la violenza come strumento di lotta politica.
Affinché una condotta risulti perseguibile ai sensi della “legge Scelba”, di conseguenza, deve essere conforme ai tre parametri sopra indicati: in caso contrario, con buona pace di tutti, non vi è alcuna violazione di legge, in quanto affinché un fatto materiale costituisca reato (considerazione valevole per qualsiasi reato) deve essere sussumibile nella fattispecie astratta prevista dalla legge.
Quindi, figliuoli, ve lo dico con tutto il cuore: STUDIATE.
E non c’è nessuna mistificazione boldriniana che tenga sulla Repubblica nata dai “valori della Resistenza”: per giunta, quali cazzo sarebbero i valori della Resistenza?
La Resistenza aveva forse valori?
A me risulta che una sentenza del Tribunale Supremo Militare abbia chiaramente stabilito (sent. 747/1954) che mentre i combattenti della Repubblica Sociale Italiana erano legittimi belligeranti, i partigiani NON lo erano, con la logica conseguenza che possono tranquillamente essere considerati alla stregua di briganti armati.
Quindi, ponete fine alle vostre mistificazioni della realtà, e mettetevi anzi bene in testa quando parlate di “Italia liberata dai partigiani” e idiozie simili che i partigiani non avrebbero potuto liberare neanche un tubo di scarico ingorgato, il loro contributo alla “liberazione” fu irrisorio, i loro valori non esistono se non nella testa di minus habentes piegati ai diktat culturali della attuale dittatura del pensiero unico.
Visto che parlate tanto di libri di Storia, fate un favore all’umanità: LEGGETELI.

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