E CONTINUEREMO A CHIAMARLI “MAFIOSI”

 (Pubblicato sul mensile “Il Lavoro Fascista” – Aprile 2019)

Mentre i miei illustri Camerati (compresi i tesserati, purtroppo) si dilettano scrivendo cazzate su Facebook, spacciandosi per i più duri e saggi della politica (politica che NON fanno, dato che scrivere cretinate è un modo comodo per restarsene a casa e non rischiare nulla), il sottoscritto venerdì si è recato al Comune di Cellarengo (AT) per depositare la lista elettorale del MFL-PSN.

Sapendo già che i mafiosi prezzolati della Prefettura locale non avrebbero più accettato il logo con il Fascio Repubblicano (che pure avevano correttamente accettato dal 1999 al 2012), ho depositato quello di riserva del Partito Socialista Nazionale, ovvero lo stesso logo accettato 5 anni sempre a Cellarengo e con il quale ero stato eletto Consigliere Comunale, insieme a due altri Camerati.

PSN

Ma non avevo calcolato che, nella Repubblica Banana nata dalla mafia e dalla “resistenza”, le Leggi non esistono ed i capobastone delle Prefetture si muovono solo in base ai pizzini inviati loro dai capi della mafia, i quali risiedono presso il Ministero dell’Interno (Sarà per il nuovo clima voluto dal “nazifascista” divenuto Ministro?), il solerte funzionario locale mi comunicava telefonicamente che il simbolo (legittimo soli 5 anni fa) non si poteva accettare!

Motivo? Il paragrafo delle istruzioni ministeriali (che 5 anni fa era identico ad oggi) e che, proprio in nostro onore, era stato aggiunto a quelle istruzioni; secondo questa porcata scritta male e studiata peggio, vanno esclusi:

  • I contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffi­gurazioni che facciano riferimento, anche indirettamente, a ideo­logie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo»,«nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n.645;

Ora, né la XII Disposizione transitoria della Costituzione, né la Legge Scelba, citano in alcun modo il nazionalsocialismo, ma vallo a spiegare ai mafiosi del Ministero… Inoltre, dato che si parla di “ideologie autoritarie”, sarebbe il caso di capire come mai, ad ogni elezione, si moltiplicano i criminali eredi degli assassini bolscevichi che utilizzano il triste simbolo di falce e martello per i loro contrassegni… Ma pretendere un sussulto di orgoglio da parte di Vice prefetti mafiosi e loro reggicoda è cosa impossibile, indi continueremo a vedere ovunque liste che si rifanno al comunismo ed ai suoi simboli intrisi di sangue.

Ma torniamo a noi e vediamo le dotte dissertazioni con le quali il solerte funzionario della Repubblica Banana ha preteso di bocciare il nostro simbolo; in primis, secondo il saggio, l’aquila sarebbe Fascista! Ora, non so se il dotto vice Prefetto è un emulo di San Francesco che parlava agli uccelli, ed ha ricevuto la confidenza dall’aquila, ma secondo me l’aquila, come del resto il Fascio, sono simboli USATI ANCHE dal Fascismo, non esclusivamente Fascisti.

Come secondo motivo, l’eroe dell’antifascismo prefettizio sosteneva che la dicitura Partito Socialista Nazionale ricordava troppo il nazionalsocialismo (che, come detto prima, non viene mai citato dalle Leggi liberticide antifasciste), ed infine, come ciliegina sulla torta, mi contestava il fatto che il sole nascente (simbolo del socialismo) era il simbolo del PSDI!

Ora, a parte il fatto che il PSDI non esiste più, il solerte funzionario privo di occhiali non si accorge del fatto che quel simbolo socialista è solo parte del nostro logo, e che nessuno può vantarne l’esclusiva in quanto simbolo storico riferito al socialismo, e come tale utilizzato in varie forme da moltissimi partiti di ispirazione socialista dal 1945 ad oggi… Un po’ come falce e martello, triste logo utilizzato da decine di partiti e partitini di ispirazione comunista, senza che nessuno di essi possa vantare un copyright. Unica regola accettata è la necessità di non creare simboli confondibili con quelli di altri partiti esistenti, cosa che nel nostro caso, a meno che non si sia ciechi, difficilmente si può dire pensando al simbolo del fu PSDI.

Capita l’antifona, spiego all’eroe della resistenza prefettizia che mi sono rotto i coglioni dei loro abusi e sabotaggi, ma il solerte funzionario mi dice che lui, bontà sua, vuole aiutarmi, non sabotarmi… Basterebbe andare a trovarlo ad Asti, modificare il tipo di aquila, cambiare qualcosa nella dicitura e in chissà cos’altro… Rispondo che non ho intenzione di sorbirmi 70 Km di strada per farmi prendere per il culo da loro e che piuttosto invierò via mail un loco composto da un cerchio bianco, giusto per farli felici.

Fra l’altro, è bello notare come la tattica degli sbirri, siano essi in divisa o prefettizi, e sempre la stessa: vessarti e rovinarti la vita, ma sempre per aiutarti! Ricordo gli infami sbirri digossini che, durante varie perquisizioni domiciliari volte a trovare qualsiasi cosa per incastrare il pericoloso Fascista, bofonchiavano di essere dalla mia parte e di ammirarmi… Ce ne vorrebbero di persone come lei, Gariglio… Forse per potere fare più perquisizioni arbitrare ed immotivate? Mah…

Alla fine, ho inviato a questi delinquenti prezzolati un simbolo con cerchio bianco e scritta centrale: CENSURATI. Ora saranno felici e potranno attendere fiduciosi l’encomio solenne dal Ministero, e magari una medaglietta di latta al valore antifascista!

Immagine1

Nel frattempo, ho già preparato un logo per gli anni futuri; ai prossimi sabotaggi dei mafiosi prefettizi, presenterò un logo con al centro l’acronimo P. N. F. E sotto di esso, il nome completo della lista: Per Non Fermarsi… Vedremo sei i compagni mafiosi delle prefetture potranno anche leggere nel pensiero per eliminare anche questo logo!

Potrei finire qui questo articolo, ma dopo le porcate descritte, ne è arrivata un’altra da parte di un illustre vice Prefetto astigiano; infatti, l’eco delle polemiche lanciate dal sottoscritto, ha raggiunto il giornalista villa novese Franco Cravero, il quale ha parlato della questione nell’articolo che pubblico a seguire, interpellando anche un membro della Prefettura per sentire e pubblicare la loro versione.

CRAVERO

Ebbene, il vice Prefetto, mentendo sapendo di mentire, ha dichiarato che nei 5 anni trascorsi dalla presentazione del simbolo oggi bocciato, era intervenuta una nuova, non meglio precisata, Sentenza!

Ora, quello che più mi fa imbestialire non è il vizio della menzogna di questi “signori”, ma il vizio peggiore di trattare i cittadini come se fossero dei minorati mentali, antico retaggio dei funzionari delle corti borboniche, i quali avevano a che fare con una cittadinanza composta da più dell’80% di analfabeti!

E allora, dato che il Regno di Borbone non esiste più da qualche annetto, vediamo di spiegare al mitico vice Prefetto qualcosa che dovrebbe ben sapere.

In primis, se 5 anni fa decisi di presentare il logo di riserva, non lo feci per amore del regime antifascista, ma semplicemente perché l’anno precedente una degna collega di questo “signore” aveva respinto il logo del Fascio repubblicano, usato nelle elezioni astigiane dal lontano 1999. La scusa della vice “prefetta” fu la stessa: una Sentenza precedente del Consiglio di Stato, che avrebbe reso, per magia, il nostro logo illegale!

Ora, sarebbe bene spiegare agli sbirri prefettizi che i TAR ed il Consiglio di Stato sono Tribunali amministra-tivi, e che in quanto tali possono giudicare se un atto della pubblica amministra-zione è corretto o non lo è, ma non costituiscono affatto precedente giuridico, cosa che è riservata solo alle Sezioni Unite della Cassazione.

“Quanto vale un precedente in Italia. Nulla, o poco più, se si tratta di un giudice di primo o secondo grado (cosiddetto giudice di merito); un poco, ma non tantissimo, se si tratta della Cassazione; molto se si tratta della Cassazione a Sezioni Unite. Di fatto, però, c’è una sola cosa: nel nostro Paese – a differenza di quelli inglesi e americani – il precedente non è vincolante e ogni giudice può decidere “di testa sua”, discostandosi dalle interpretazioni della stessa Cassazione. Cassazione che, peraltro, è sempre pronta a dire il contrario di quanto da essa stessa affermato in precedenza; non poche volte infatti si assiste a sentenze, emesse da alcune sezioni della Corte Suprema, completamente diverse da quelle emesse da altre. Così, in questi casi, per dirimere le divergenze interpretative sulle questioni più importanti, intervengono le Sezioni Unite. Ma, nel frattempo, è il caos”.

https://www.laleggepertutti.it/160008_quanto-vale-un-precedente-in-italia

Ovviamente c’è molto di più; se ancora qualche idiota crede che una Sentenza del TAR o del Consiglio di Stato debba costituire precedente giuridico a cui appellarsi per eliminare le nostre liste, con qualsiasi simbolo presentate, consiglio la lettura di questa Sentenza del 1994:

CONSIGLIO DI STATO

 I Sezione, 23 febbraio 1994, n. 173/94

Concernente l’ammissibilità quale contrassegno elettorale dell’emblema del fascio romano.

Il Ministero dell’interno riferisce che l’associazione politica denominata “Movimento fascismo e libertà” – costituitasi con atto 25 luglio 1991 ai rogiti del Notaio … – in occasione di varie tornate elettorali ha presentato un contrassegno con le scritte “democrazia corporativa” e “fascismo e libertà” e il simbolo del fascio littorio, peraltro indicato dai presentatori come l’emblema della Repubblica romana di G. Mazzini.

Il Ministero riferisce inoltre a proposito di alcune vicende giudiziarie; taluna di esse concerne la costituzione del Movimento in quanto tale, con riferimento all’ipotesi del reato di ricostituzione del partito fascista o a quello di

manifestazioni fasciste; altre riguardano la questione dell’ammissibilità del contrassegno dal punto di vista delle leggi elettorali.

E precisamente:

a) in sede penale, sono intervenuti due decreti di archiviazione (9 ottobre 1991 e 14 febbraio 1992) pronunciati da giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in altrettanti procedimenti (uno dei quali risultante dalla riunione di più procedure avviate in varie sedi giudiziarie) per i reati previsti dalla L. 20 giugno 1952 n. 645. In entrambi i casi, i giudici hanno osservato che nello statuto e nei programmi del Movimento vi è bensì un richiamo esplicito ad alcuni aspetti (es.: il corporativismo) del fascismo mussoliniano, ma che tale richiamo è inserito in un quadro programmatico e ideologico più ampio nel quale risultano recepiti alcuni principi basilari di libertà e di democrazia. In sintesi, i giudici penali hanno ritenuto che il Movimento in parola presenti caratteristiche sufficienti a differenziarlo da un ricostituito partito fascista;

b) in sede amministrativa elettorale, l’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione ha rigettato l’opposizione dei responsabili del Movimento alla esclusione del contrassegno, disposta dal Ministero dell’interno. In proposito l’Ufficio elettorale centrale ha affermato che il suddetto contrassegno “non incorre in nessuno dei divieti contenuti nel terzo comma e seguenti dell’art. 14 D.P.R. n. 361 del 1957”; e che tuttavia la denominazione “fascismo” e il simbolo del fascio littorio, ponendosi in contrasto con la disposizione finale XII della Costituzione, giustificano e rendono dovuta l’esclusione del contrassegno dalle competizioni elettorali. A seguito di questa pronuncia il contrassegno è stato riproposto emendato con la soppressione della parola “fascismo”; ma l’Ufficio elettorale centrale ha dichiarato inammissibile la ripresentazione, peraltro solo per ragioni formali (perché effettuata da un soggetto non legittimato) e, dunque, senza pronunciarsi nel merito;

c) in sede giurisdizionale amministrativa, e più precisamente in sede cautelare, il T.A.R. del Lazio prima, e poi il Consiglio di Stato hanno sospeso l’ultimo procedimento di esclusione, ammettendo “con riserva” il contrassegno nella sua versione emendata (e cioè senza la parola “fascismo”).

Ciò premesso, il Ministero chiede a questo Consiglio di esprimersi in sede consultiva sulla questione della ammissibilità del contrassegno.

La Sezione sottolinea, innanzi tutto, che il quesito non riguarda gli aspetti penali e in particolare il punto se le linee statutarie e programmatiche del Movimento integrino o meno la fattispecie della ricostituzione del partito fascista, o quella di manifestazioni fasciste, ipotesi entrambe contemplate dalla legge del 1952.

Dal punto di vista penale, invero, non vi è che da prendere atto delle pronunce intervenute nella sede competente; salvo ricordare che si tratta si decreti di archiviazione, significativi – anche perché motivati – ma di per sé non suscettibili di formare cosa giudicata.

Dal punto di vista amministrativo-elettorale, che è quello cui il quesito propriamente si riferisce, conviene ugualmente prendere atto di quanto affermato dall’Ufficio elettorale centrale della Corte di cassazione, riguardo alla insussistenza di alcuna ipotesi di violazione dei divieti in materia di contrassegni, contenute nell’art. 14 del testo unico elettorale del 1957; divieti che lo stesso Ufficio riconosce essere “tassativi”.

Fatte queste precisazioni, il quesito del Ministero può essere così puntualizzato:

1) Se, in assenza di apposite disposizioni della legge elettorale, sia legittimo negare l’ammissione ad un contrassegno che si ponga in oggettivo contrasto con altre norme di primaria rilevanza – in particolare, la disposizione finale XII della Costituzione e la legge n. 645 del 1952;

2) Se il contrasto con le norme suddette sia ravvisabile in concreto nel contrassegno del Movimento fascismo e libertà, sia nella versione contenente oltre al simbolo anche la parola “fascismo”, sia nella versione emendata da tale parola.

Sul primo punto, il Collegio ritiene che sia da condividere l’orientamento dell’Ufficio elettorale centrale. Al di là dei divieti espressi dal testo unico del 1957, e ferma restando, di massima, la tassatività del relativo elenco, non è concepibile che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche. Ciò si dice, beninteso, con riferimento al contrassegno in quanto tale, lasciando ad altra sede, come già detto, ogni giudizio sulla questione se quel raggruppamento politico integri o meno gli estremi della ricostituzione del partito fascista.

Sul secondo punto, si condivide ugualmente il giudizio dell’Ufficio centrale elettorale, nel senso che un contrassegno che espone congiuntamente l’emblema del fascio e una scritta comprendente la parola “fascismo” ricade nell’ipotesi di cui sopra, e va dichiarato inammissibile.

Altro è da dire per quanto riguarda l’emblema da solo, o accompagnato da una scritta nella quale la parola”fascismo” non compare. Su questo particolare profilo l’Ufficio centrale elettorale non si è pronunciato (si è detto sopra che questa versione emendata è stata respinta per ragioni puramente procedurali, senza una valutazione nel merito) mentre il T.A.R. del Lazio e la V Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato si sono pronunciati ammettendo il contrassegno. È vero che si tratta di ordinanze cautelari (la seconda confermativa della prima) e come tali frutto di una valutazione sommaria e revocabile, e, per di più, verosimilmente ispirata anche a considerazioni di opportunità empirica, che non avrebbero ingresso in un giudizio di stretta legittimità. Ma è anche vero che non può essere sfuggita ai collegi giurisdizionali la rilevanza e la delicatezza del problema di fondo; sicché, se hanno giudicato opportuno ammettere “con riserva” quel contrassegno, è presumibile che abbiano valutato legittimo l’uso del semplice emblema, non accompagnato dalla parola “fascismo”.

E questa è anche l’opinione di questo Collegio. Il fascio, usato nell’antica Roma come insegna dei magistrati elettivi dotati di potere di comando (imperium), ha assunto nel tempo il valore di simbolo della forma repubblicana dello Stato – e in particolare di una repubblica non oligarchica né aristocratica, ma retta dalla volontà popolare espressa mediante libere elezioni. Così è stato adottato dalla Rivoluzione francese, ed è tuttora l’emblema ufficioso di quella Repubblica; ed è stato adottato anche dalla Repubblica romana dei Giuseppe Mazzini, e anche da qualche altro Stato (es.: il cantone elvetico di San Gallo). È vero che di questo emblema si è appropriato anche il partito mussoliniano, dapprima solo con riferimento ad una ispirazione genericamente rivoluzionaria, poi con l’intenzione – tanto insistitamente declamata, quanto arbitraria e ingiustificata nei fatti – di accreditare il regime mussoliniano come l’erede e il continuatore della Roma repubblicana ed imperiale. Ed è anche vero che all’occhio dell’osservatore italiano l’emblema del fascio non può non richiamare alla memoria, primariamente, proprio il regime fascista. Ma non si può dire che quel simbolo, in sé e per se, abbia un significato unico ed univoco – e forse si dovrebbe anche distinguere a seconda delle varie elaborazioni grafiche, diversificate dalla forma della scure e dalla sua posizione rispetto alle verghe: solo alcune versioni, infatti possono dirsi tipicamente fasciste.

In conclusione, l’emblema del fascio romano, disgiunto dalla parola “fascismo”, si può considerare ammissibile, ai fini contemplati dal quesito del Ministero dell’interno.

https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/0_allegati/altri_documenti/1991_2000/CdSt_173_94.pdf

Piaciuta la Sentenza? Ebbene, qualche “saggio” vice Prefetto saprebbe dirmi perché questa non è mai stata presa in considerazione come precedente vincolante? E perché non venne presa ad esempio la Sentenza del TAR della Sicilia, che nel 1996 ammise il nostro logo (completo della parola Fascismo) alle locali elezioni Regionali?

Forse le Sentenze costituiscono precedente giuridico solo quando ci danno torto, mentre quando sono favorevoli rimangono lettera morta?

Ma se è così, si potrebbe sapere in base a quale Legge questo accade?

Fra l’altro, la Sentenza del C.d.S. sopra riportata non venne presa in considerazione sia nel bene, sia nel male, in quanto spesso e volentieri i vice prefetti nostrani ammisero il nostro contrassegno completo, ovvero con la scritta “Fascismo e Libertà”; proprio qui  ad Asti, dopo una prima ricusazione nel 1999, le nostre liste vennero riammesse dopo la presentazione del fascicolo delle Sentenze e dei decreti di archiviazione che sancivano la nostra piena legittimità riconosciuta dalla Magistratura Penale… E poterono partecipare alle elezioni nell’astigiano e nel torinese dal 1999 al 2006, allorquando osai presentare la lista a Torino città!

Solo in quel caso, data la troppa pubblicità, le cosiddette “autorità” ci vietarono la parola Fascismo, costringendoci a censurarla, ma permettendoci comunque il logo del Fascio repubblicano!

Quindi, nonostante il blaterio di certi vice prefetti, non esiste una normativa vincolante ed assoluta, ma esistono solo interpretazioni che ogni prefettura ed ogni delinquente in toga amministrativa piegano alla loro volontà ed a quella dei vari “pizzini” ricevuti dal Ministero dell’Interno e da chissà quale altra istituzione mafiosa!

E’ appena il caso di ricordare, giusto per smentire i solerti funzionari antifascisti, che alle decine di interpellanze parlamentari presentate nel corso degli anni contro il nostro movimento, i delegati del Ministero dell’Interno hanno sempre risposto, invariabilmente, che non spetta al Ministero stabilire se un movimento politico sia legale o meno, ma spetta invece alla Magistratura penale, la quale si è sempre pronunciata a nostro favore.

Eppure, nel corso degli anni, abbiamo visto il Ministero rimangiarsi le sue stesse risposte, ed i giudici amministrativi di TAR e CdS travalicare i poteri assegnatigli, al fine di pontificare contro la presentazione delle nostre liste, e persino contro l’esistenza stessa del MFL-PSN!

Parlando estremamente chiaro, il fatto che l’ostracismo dimostrato da certe “autorità” borboniche nei nostri confronti derivi da non meglio identificate “istruzioni” inviate dall’alto, è dimostrato proprio da questo cambio di orientamenti; se tutte le contestazioni ai nostri danni sono sempre mosse da imprecisate violazioni della XII disposizione transitoria e/o della Legge Scelba, qualcuno saprebbe dirmi se queste disposizioni sono variate dal 1993 – 94 ad oggi?

Se sì, mostrateci queste variazioni; se no, spiegateci perché le nostre liste erano legali in quegli anni, e perché non lo sono più ora!

Mfl più o meno ammessi

Pensiamo alla Sicilia: dal 1993 le nostre liste, con il logo storico, sono state presenti a Catania, Palermo e persino alle elezioni regionali; fino al 1999, dopo la mia elezione a Consigliere Comunale di Dusino San Michele (AT), alcuni falsari che tentavano di impadronirsi del MFL, presentarono una lista in provincia di Palermo con il nostro logo senza alcun disturbo da parte delle autorità… Ma negli anni successivi, sconfitti i falsari mistificatori a suon di Sentenze, tutte le liste presentate da noi, cioè il vero e legittimo MFL (divenuto in seguito anche PSN), sono state respinte senza che nessuno avesse mai il coraggio di spiegarci cosa era cambiato.

Viene quasi da pensare che il MFL di Giorgio Pisanò fosse giudicato da leggi diverse da quelle che giudicano il MFL di Carlo Gariglio!

Ma tornando al discorso di apertura, ovvero quello intorno alle bizzarre dichiarazioni del vice prefetto astigiano Mastrocola, è a malapena il caso di fare notare un particolare: nessuna Sentenza riguardante il MFL-PSN è stata emessa nei 5 anni che vanno dal 2014 al 2019; tentando di immedesimarmi nella fervida fantasia del vice Prefetto, posso solo pensare che le sue parole si riferiscano alla Sentenza che ha invalidato, nel mantovano, l’elezione a Consigliere Comunale di una ragazza, figlia del fondatore dei cosiddetti Fasci de Lavoro, ovvero un movimento clone del nostro, voluto, tollerato e favorito dai poteri forti fino a quando ha fatto loro comodo in chiave anti MFL-PSN.

Questo “movimento”, per chi non lo sapesse, nacque proprio come disturbo al vero MFL-PSN grazie ad una mezza dozzina di farabutti che avevano tentato, anni prima, di impadronirsi del legittimo movimento fondato da Giorgio Pisanò; una volta esauriti tutti i tentativi, dopo avere collezionato svariate Sentenze contrarie, questi “signori” si ridussero a clonare il nostro logo ed il nostro Statuto, per fondare la loro falsa creatura, sponsorizzati, guarda caso, da un ex generale golpista e massone!

Stranamente, mentre il nostro MFL-PSN veniva sabotato ad ogni presentazione elettorale, i cloni dei FIL per circa 15 anni si sono presentati alle elezioni nel mantovano, senza mai subire alcuna contestazione, ed ottenendo addirittura spazi sui vari giornali nazionali, con tanto di commento entusiasta di Enzo Biagi, che li lodò per la loro coerenza ideale e per essere i primi a presentarsi come movimento dichiaratamente Fascista… Noi, esistenti da “soli” dieci anni, evidentemente non meritavamo le lodi di giudei, massoni e golpisti vari!

Ora, esaurito il loro compito di sabotatori, quello stesso regime che li ha coccolati per 15 anni, si è rivoltato nel 2017, annullando la loro partecipazione elettorale e l’elezione del Consigliere Comunale… Da notare: su iniziativa e relativo ricorso del Movimento 5 “zecche”, tanto per fare capire ai molti coglioni d’area che lo sostengono a chi fanno veramente capo questi escrementi della politica!

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/31/mantova-il-consiglio-di-stato-invalida-le-elezioni-a-sermide-tra-le-liste-anche-quella-dei-fasci-del-lavoro/4394226/

In piena sintonia con la logica di questa repubblica delle banane, quelli che fondarono il movimento clone 15 anni prima, sono stati rinviati a giudizio per i soliti reati di “ricostituzione” e boiate annesse… Ma, guarda caso, il 22 marzo del 2019 (evidentemente questo è sfuggito al vice Prefetto Mastrocola, nonostante la sua attenzione alle Sentenze passate), i maggiori quotidiani italiani riferivano che membro e fondatori dei FIL erano stati prosciolti da ogni accusa e che quindi, come già il MFL-PSN, anche il partito dei FIL era del tutto legale!

https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/03/22/news/fascismo_mantova_fasci_italiani_del_lavoro_sermide-222244402/

Ennesima porcheria italica commessa contro un movimento politico, sebbene costituito da infami falsari, che non violava alcuna Legge e che, proprio per questo motivo, aveva tutto il diritto di presentarsi alle elezioni con il proprio nome ed il proprio simbolo.

Giusto per completezza dell’informazione, al fine di capire quanto amore nei confronti del Fascismo storico avessero gli infami dei FIL, riporto una breve dichiarazione del fondatore, apparsa sui giornali:

“Adesso ci ripresenteremo alle elezioni della prossima primavera per riprenderci il maltolto”, ha detto riferendosi alla sentenza del Consiglio di Stato. “Questa volta – ha aggiunto – ci presenteremo con la lista e il simbolo l’Italia agli italiani”. Un cartello a cui aderiscono anche Forza Nuova e altre sigle dell’estrema destra italiana”.

Capito, i prodi “fascisti” mantovani? Forza Nuova ed altre sigle dell’estrema destra!

Duri e puri che corrono a gettare nel cesso il simbolo del Fascio, schierandosi con la destra!

A conclusione di questo lungo articolo, mi rimane una domanda da porgere al solerte vice Prefetto Mastrocola, che tenta di giustificare l’ostracismo contro il logo di riserva presentato alle elezioni di Cellarengo…

Ma che cazzo dovrebbe c’entrare una Sentenza che riguarda un movimento politico dichiaratamente Fascista, avente come simbolo un Fascio e nella denominazione la parola “Fasci”, con il nostro contrassegno di riserva del Partito Socialista Nazionale, avente come simbolo un’aquila combinata con uno dei simboli storici del Socialismo?

Scommettiamo che non avremo mai una risposta?

Carlo Gariglio

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